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Art. 1855

Operazione a tempo indeterminato

Se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto [Codice civile 1373], dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni [Codice civile 1833].

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