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Art. 1850

Diminuzione della garanzia

Se il valore della garanzia diminuisce almeno di un decimo rispetto a quello che era al tempo del contratto, la banca può chiedere al debitore un supplemento di garanzia nei termini d’uso [Codice civile 1849], con la diffida che, in mancanza, si procederà alla vendita dei titoli o delle merci dati in pegno [Codice civile 1844, 1867, 1943, 2743]. Se il debitore non ottempera alla richiesta, la banca può procedere alla vendita a norma del secondo e quarto comma dell’articolo 2797.

La banca ha diritto al rimborso immediato del residuo non soddisfatto col ricavato della vendita.

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