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Art. 1852

Disposizione da parte del correntista

Qualora il deposito [Codice civile 1834], l’apertura di credito [Codice civile 1842] o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito [Codice civile 1823], salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito.

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