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 Art. 1834

Depositi di danaro

Nei depositi di una somma di danaro presso una banca [Codice civile 1852, 2195, n. 4], questa ne acquista la proprietà [Codice civile 1782] ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, [Codice civile 1278], alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante [Codice civile 1183, 1771], con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi [Codice civile 1283, 1782, 1852].

Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto [Codice civile 1182, 1843].

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