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Capo XXII – Della fideiussione

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 1936

Nozione

È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza [Codice civile 1180, 1950].

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Art. 1937

Manifestazione della volontà

La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa [Codice civile 1268, 1272, 1273].

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Art. 1938

Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell’importo massimo garantito.

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Art. 1939

Validità della fideiussione

La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale [Codice civile 1253, 1941], salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace [Codice civile 1425, 1945, 1950].

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Art. 1940

Fideiussore del fideiussore

La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore [Codice civile 1948].

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Art. 1941

Limiti della fideiussione

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose [Codice civile 1598, 1942].

Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale [Codice civile 1939].

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Art. 1942

Estensione della fideiussione

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive [Codice civile 1941].

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Art. 1943

Obbligazione di prestare fideiussione

Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare [Codice civile 1179, 1850].

Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore [Codice civile 1844, 2743].

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Sezione II – Dei rapporti tra creditore e fideiussore

Art. 1944

Obbligazione del fideiussore

Il fideiussore [Codice civile 1948] è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito [Codice civile 1292, 1410, 1952, 1953].

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione [Codice civile 2868].

Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

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Art. 1945

Eccezioni opponibili dal fideiussore

Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale [Codice civile 1239, 1247, 1253, 1255, 1297, 2805], salva quella derivante dall’incapacità [Codice civile 1939].

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Art. 1946

Fideiussione prestata da più persone

Se più persone hanno prestato fideiussione [Codice civile 1936] per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito [Codice civile 1294], salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione [Codice civile 1947].

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Art. 1947

Beneficio della divisione

Se è stato stipulato il beneficio della divisione [Codice civile 1946], ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta.

Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute [Codice civile 1299].

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Art. 1948

Obbligazione del fideiussore del fideiussore

Il fideiussore del fideiussore [Codice civile 1940] non è obbligato verso il creditore, se non nel caso in cui il debitore principale e tutti i fideiussori di questo siano insolventi, o siano liberati perché incapaci.

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Sezione III – Dei rapporti tra fideiussore e debitore principale

Art. 1949

Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore

Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore [Codice civile 1203, nn. 3 e 5, 1951, 1955].

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Art. 1950

Regresso contro il debitore principale

Il fideiussore che ha pagato [Codice civile 1180] ha regresso contro il debitore principale [Codice civile 2871], benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione [Codice civile 1203, n. 5, 1936, 1951].

Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.

Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali [Codice civile 1284] sulle somme pagate dal giorno del pagamento [Codice civile 1203, n. 3]. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale [Codice civile 1224].

Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio [Codice civile 1190, 1191, 1939, 2041].

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Art. 1951

Regresso contro più debitori principali

Se vi sono più debitori principali obbligati in solido [Codice civile 1292], il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato [Codice civile 1950, 2871].

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Art. 1952

Divieto di agire contro il debitore principale

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito [Codice civile 1944].

Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento [Codice civile 1485].

In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore [Codice civile 2033].

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Art. 1953

Rilievo del fideiussore

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie [Codice civile 1179] per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:

1) quando è convenuto in giudizio per il pagamento [Codice di procedura civile 106, 269];

2) quando il debitore è divenuto insolvente;

3) quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;

4) quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine [Codice civile 1957];

5) quando sono decorsi cinque anni, e l’obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

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Sezione IV – Dei rapporti tra più fideiussori

Art. 1954

Regresso contro gli altri fideiussori

Se più persone hanno prestato fideiussione [Codice civile 1936] per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione [Codice civile 2871]. Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1299 [Codice civile 1946].

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Sezione V – Dell’estinzione della fideiussione

Art. 1955

Liberazione del fideiussore per fatto del creditore

La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti [Codice civile 1949], nel pegno [Codice civile 2784], nelle ipoteche [Codice civile 2808] e nei privilegi [Codice civile 2745] del creditore [Codice civile 2869, 2926, 2927].

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Art. 1956

Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Il fideiussore per un’obbligazione futura [Codice civile 1938, 1958] è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito [Codice civile 1461, 1844, 1850, 1872, 1959, 2743].

Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

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Art. 1957

Scadenza dell’obbligazione principale

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate [Codice civile 1267].

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.

In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore [Codice civile 1310, 2943].

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