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Art. 1952

Divieto di agire contro il debitore principale

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito [Codice civile 1944].

Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all’atto del pagamento [Codice civile 1485].

In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l’azione per la ripetizione contro il creditore [Codice civile 2033].

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