Art. 1941
Limiti della fideiussione
La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose [Codice civile 1598, 1942].
Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale [Codice civile 1939].
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