Art. 1950
Regresso contro il debitore principale
Il fideiussore che ha pagato [Codice civile 1180] ha regresso contro il debitore principale [Codice civile 2871], benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione [Codice civile 1203, n. 5, 1936, 1951].
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui.
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali [Codice civile 1284] sulle somme pagate dal giorno del pagamento [Codice civile 1203, n. 3]. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale [Codice civile 1224].
Se il debitore è incapace, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio [Codice civile 1190, 1191, 1939, 2041].