Art. 1955
Liberazione del fideiussore per fatto del creditore
La fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti [Codice civile 1949], nel pegno [Codice civile 2784], nelle ipoteche [Codice civile 2808] e nei privilegi [Codice civile 2745] del creditore [Codice civile 2869, 2926, 2927].
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