Art. 1956

Liberazione del fideiussore per obbligazione futura

Il fideiussore per un’obbligazione futura [Codice civile 1938, 1958] è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito [Codice civile 1461, 1844, 1850, 1872, 1959, 2743].

Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

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