Art. 1945
Eccezioni opponibili dal fideiussore
Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale [Codice civile 1239, 1247, 1253, 1255, 1297, 2805], salva quella derivante dall’incapacità [Codice civile 1939].
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