x

x

Art. 1944

Obbligazione del fideiussore

Il fideiussore [Codice civile 1948] è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito [Codice civile 1292, 1410, 1952, 1953].

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione [Codice civile 2868].

Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.