Art. 1946
Fideiussione prestata da più persone
Se più persone hanno prestato fideiussione [Codice civile 1936] per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito [Codice civile 1294], salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione [Codice civile 1947].
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