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Art. 3

Registrazioni in forma automatizzata (325)

1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile. (324)

2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all’interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.

 

(324) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 7, comma 2, lett. a), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’ art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016.

(325) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

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