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Art. 2

Ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione (323)

1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:

a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l’indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;

b) il registro delle istanze di prelievo;

c) il registro per i processi verbali di udienza;

d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;

e) il registro delle ordinanze cautelari;

f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;

g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato; (319)

g-bis) il registro dei provvedimenti dell’Adunanza plenaria. (320)

 

2. Il segretario, ricevuta l’istanza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.

3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei provvedimenti. (321)

4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente.

[5. La segreteria cura la formazione dell’originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro e la firma di congiunzione tra i fogli che li compongono. (322) ]

6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti ai sensi dell’ articolo 136, comma 1, del codice, o, altrimenti, nelle forme di cui all’articolo 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

 

(319) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 1), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

(320) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 2), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

(321) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b), n. 3), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

(322) Comma abrogato dall’ art. 20, comma 1-bis, lett. c), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’efficacia delle modifiche introdotte dal citato articolo 20, vedi l’ art. 7, comma 3, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

(323) In deroga a quanto disposto dal presente provvedimento, vedi l’ art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

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