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Art. 126

Contenuto del processo verbale

Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute [Codice civile 1209, 1212, n. 3; Codice di procedura civile 116, 134, 135, 195, 207, 223; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 87].

Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 44, 46] Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti [Codice di procedura civile 130], dà loro lettura del processo verbale.

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