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Art. 127

Direzione dell’udienza

L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 87].

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente [Codice di procedura civile 175; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 54, 113, 116, 117].

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