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Art. 128

Udienza pubblica

L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità [Codice di procedura civile 156], ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 84].

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni [Codice di procedura civile 68].

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