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Capo I – Delle forme degli atti e dei provvedimenti

Sezione I – Degli atti in generale

Art. 121

Libertà di forme

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo [Codice di procedura civile 125, 126, 131, 156; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 46].

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Art. 122

Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete

In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana.

Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.

Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

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Art. 123

Nomina del traduttore

Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente.

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Art. 124

Interrogazione del sordo e del muto

Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 122 ultimo comma.

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Art. 125

Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente [Codice di procedura civile 47, 82, 86], oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.

La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata [Codice di procedura civile 163, n. 6].

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale [Codice di procedura civile 221, 365].

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Art. 126

Contenuto del processo verbale

Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute [Codice civile 1209, 1212, n. 3; Codice di procedura civile 116, 134, 135, 195, 207, 223; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 87].

Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 44, 46] Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti [Codice di procedura civile 130], dà loro lettura del processo verbale.

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Sezione II – Delle udienze

Art. 127

Direzione dell’udienza

L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 87].

Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente [Codice di procedura civile 175; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 54, 113, 116, 117].

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Art. 128

Udienza pubblica

L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità [Codice di procedura civile 156], ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 84].

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni [Codice di procedura civile 68].

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Art. 129

Doveri di chi interviene o assiste all’udienza

Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo [Codice penale 340].

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Art. 130

Redazione del processo verbale

Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice [Codice di procedura civile 57, 126, 168, 180, 207, 598, 698; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 44, 46].

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

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Sezione III – Dei provvedimenti

Art. 131

Forma dei provvedimenti in generale

La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo [Costituzione 111; Codice di procedura civile 121].

Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione dell’unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio.

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Art. 132

Contenuto della sentenza

La sentenza [Codice civile 2657; Codice di procedura civile 131, 474, n. 1; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 35], è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana.

Essa deve contenere:

1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;

2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione [Costituzione 111];

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice [Codice di procedura civile 161, 168].

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

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Art. 133

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata [Codice di procedura civile 188, 327, 328, 330, 367, 442, 448, 479; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 64].

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite [Codice di procedura civile 136, 627]. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325.

[L’avviso di cui al secondo comma puó essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso.]

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Art. 134

Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale [Codice di procedura civile 126]; se è pronunciata fuori dell’udienza [Codice di procedura civile 308], è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

Il cancelliere comunica alle parti [Codice di procedura civile 136] l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescrive la notificazione.

[ L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso.]

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Art. 135

Forma e contenuto del decreto

Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte [Codice di procedura civile 80].

Se è pronunciato su ricorso è scritto in calce al medesimo.

Quando l’istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale [Codice di procedura civile 126] e il decreto è inserito nello stesso.

Il decreto non è motivato salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge [Codice di procedura civile 163-bis, 640, 641, 737]; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente [Codice di procedura civile 739].

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Sezione IV – Delle comunicazioni e delle notificazioni

Art. 136

Comunicazioni

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni [Codice di procedura civile 47, 50, 58, 133, 134, 289, 485, 525, 574, 582, 630, 631, 709, 723, 728, 739; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 70] che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [Codice di procedura civile 71, 80, 418], alle parti [Codice di procedura civile 170, 176, 267, 292], al consulente, [Codice di procedura civile 192] agli altri ausiliari del giudice [Codice di procedura civile 68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.

[ Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma.]

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Art. 137

Notificazioni

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [Codice di procedura civile 151], sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere [Codice di procedura civile 58; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 47].

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario [Codice di procedura civile 237, 292] di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi [Codice di procedura civile 148].

Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

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Art. 138

Notificazione in mani proprie

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi [Codice di procedura civile 140] nell’àmbito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto [Codice di procedura civile 146, 286, 288; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125].

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie [Codice di procedura civile 148].

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Art. 139

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio

Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata [Codice di procedura civile 660].

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora [Codice di procedura civile 18], e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

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Art. 140

Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [Codice di procedura civile 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

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Art. 141

Notificazione presso il domiciliatario

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio [Codice civile 47; Codice di procedura civile 30] può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione [Codice di procedura civile 660; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 58].

Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell’articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o è cessato l’ufficio.

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Art. 142

Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato [Codice di procedura civile 4, 18, 633] e non vi ha eletto domicilio [Codice civile 43, 47] o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

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Art. 143

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio [Codice di procedura civile 8] del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza [Codice civile 43] o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede].

Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

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Art. 144

Notificazione alle amministrazioni dello Stato

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’avvocatura dello Stato.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente.

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Art. 145

Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede [Codice civile 14, 16, 46], mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

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Art. 146

Notificazione a militari in attività di servizio

Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie [Codice di procedura civile 138], osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

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Art. 147

Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 47].

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Art. 148

Relazione di notificazione

L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione [Codice di procedura civile 137] mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto [Codice civile 2658; Codice di procedura civile 314, 480].

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

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Art. 149

Notificazione a mezzo del servizio postale

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.

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Art. 149-bis

Notificazione a mezzo posta elettronica

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

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Art. 150

Notificazione per pubblici proclami

Quando la notificazione nei modi ordinari [Codice di procedura civile 138] è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede [e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura,] può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami.

L’autorizzazione è data con decreto [Codice di procedura civile 131] steso in calce all’atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.

In ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (3) e nel Foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi.

La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede [Codice di procedura civile 312].

Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace [Codice di procedura civile 319].

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Art. 151

Forme di notificazione ordinate dal giudice

Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto [Codice di procedura civile 131] steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato [Codice civile 2706] con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

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