Art. 147
Tempo delle notificazioni
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 47].
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Tempo delle notificazioni
Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 [disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 47].