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Art. 148

Relazione di notificazione

L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione [Codice di procedura civile 137] mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto [Codice civile 2658; Codice di procedura civile 314, 480].

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall’ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

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