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Art. 133

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata [Codice di procedura civile 188, 327, 328, 330, 367, 442, 448, 479; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 64].

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite [Codice di procedura civile 136, 627]. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325.

[L’avviso di cui al secondo comma puó essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso.]

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