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Art. 134

Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza

L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale [Codice di procedura civile 126]; se è pronunciata fuori dell’udienza [Codice di procedura civile 308], è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

Il cancelliere comunica alle parti [Codice di procedura civile 136] l’ordinanza pronunciata fuori dell’udienza, salvo che la legge ne prescrive la notificazione.

[ L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso.]

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