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Art. 132

Contenuto della sentenza

La sentenza [Codice civile 2657; Codice di procedura civile 131, 474, n. 1; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 35], è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana.

Essa deve contenere:

1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata;

2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione [Costituzione 111];

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice [Codice di procedura civile 161, 168].

La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.

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