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Art. 140

Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [Codice di procedura civile 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

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