Art. 141
Notificazione presso il domiciliatario
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio [Codice civile 47; Codice di procedura civile 30] può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione [Codice di procedura civile 660; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 58].
Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell’articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o è cessato l’ufficio.