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Art. 142

Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato [Codice di procedura civile 4, 18, 633] e non vi ha eletto domicilio [Codice civile 43, 47] o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

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