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Art. 136

Comunicazioni

Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni [Codice di procedura civile 47, 50, 58, 133, 134, 289, 485, 525, 574, 582, 630, 631, 709, 723, 728, 739; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 70] che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [Codice di procedura civile 71, 80, 418], alle parti [Codice di procedura civile 170, 176, 267, 292], al consulente, [Codice di procedura civile 192] agli altri ausiliari del giudice [Codice di procedura civile 68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica.

[ Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma.]

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