x

x

Art. 151

Forme di notificazione ordinate dal giudice

Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto [Codice di procedura civile 131] steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato [Codice civile 2706] con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.