Art. 138
Notificazione in mani proprie
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi [Codice di procedura civile 140] nell’àmbito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto [Codice di procedura civile 146, 286, 288; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 125].
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie [Codice di procedura civile 148].
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