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Art. 130

Redazione del processo verbale

Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice [Codice di procedura civile 57, 126, 168, 180, 207, 598, 698; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 44, 46].

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

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