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Capo I – Delle impugnazioni in generale

Art. 323

Mezzi di impugnazione

I mezzi per impugnare le sentenze [Codice di procedura civile 279, 403, 827], oltre al regolamento di competenza [Codice di procedura civile 42] nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello [Codice di procedura civile 283, 339], il ricorso per cassazione [Codice di procedura civile 360], la revocazione [Codice di procedura civile 395] e l’opposizione di terzo [Codice di procedura civile 404; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 123].

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Art. 324

Cosa giudicata formale

S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né al regolamento di competenza [Codice di procedura civile 42, 43] , né ad appello [Codice di procedura civile 339] , né a ricorso per cassazione [Codice di procedura civile 360] , né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 [Codice civile 2909, 2953; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 124].

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Art. 325

Termini per le impugnazioni

Il termine per proporre l’appello [Codice di procedura civile 339, 396], la revocazione [Codice di procedura civile 395] e l’opposizione di terzo di cui all’articolo 404, secondo comma, è di trenta giorni. È anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro la sentenza delle corti di appello.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione [Codice di procedura civile 360] è di giorni sessanta [Codice di procedura civile 47, 333, 363, 371, 387, 398, 426].

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Art. 326

Decorrenza dei termini

I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori [Codice di procedura civile 153] e decorrono dalla notificazione [Codice di procedura civile 170, 285, 286] della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] la sentenza di cui al numero 6 dell’articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza [Codice di procedura civile 396, 397].

Nel caso previsto nell’articolo 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine [Codice di procedura civile 325] per proporla contro le altri parti [Codice di procedura civile 334].

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Art. 327

Decadenza dall’impugnazione

Indipendentemente dalla notificazione [Codice di procedura civile 326], l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [Codice di procedura civile 133, 358, 828].

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [Codice di procedura civile 171, 291] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [Codice di procedura civile 164] o della notificazione [Codice di procedura civile 160] di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 292.

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Art. 328

Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

Se, durante la decorrenza del termine di cui all’articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio [Codice civile 43] del defunto [Codice di procedura civile 286, 303, 330, 477].

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [Codice di procedura civile 133] si verifica alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.

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Art. 329

Acquiescenza totale o parziale

Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge [Codice di procedura civile 323] ne esclude la proponibilità.

L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate [Codice di procedura civile 334, 346].

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Art. 330

Luogo di notificazione dell’impugnazione

Se nell’atto di notificazione della sentenza [Codice di procedura civile 285] la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio [Codice di procedura civile 170].

L’impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza [Codice di procedura civile 286, 303, 328].

Quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione [Codice di procedura civile 133] della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge [Codice di procedura civile 327, 333], si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

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Art. 331

Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili.

Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti [Codice di procedura civile 31, 102] non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio [Codice di procedura civile 350] fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione [Codice di procedura civile 333].

L’impugnazione è dichiarata inammissibile [Codice di procedura civile 375] se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.

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Art. 332

Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili

Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili [Codice di procedura civile 31, 103] è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso [Codice di procedura civile 298] fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.

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Art. 333

Impugnazioni incidentali

Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti, debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo [Codice di procedura civile 334, 343, 371].

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Art. 334

Impugnazioni incidentali tardive

Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale [Codice di procedura civile 333] anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza [Codice di procedura civile 326, 327, 329].

In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

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Art. 335

Riunione delle impugnazioni separate

Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo [Codice di procedura civile 273, 274, 350].

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Art. 336

Effetti della riforma o della cassazione

La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata [Codice di procedura civile 386].

La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

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Art. 337

Sospensione dell’esecuzione e dei processi

L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.

Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso [Codice di procedura civile 295, 298] se tale sentenza è impugnata.

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Art. 338

Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

L’estinzione del procedimento di appello [Codice di procedura civile 307, 310] o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 fa passare in giudicato [Codice di procedura civile 324] la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto [Codice di procedura civile 393; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 129].

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