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Art. 332

Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili

Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili [Codice di procedura civile 31, 103] è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso [Codice di procedura civile 298] fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.

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