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Art. 331

Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili.

Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti [Codice di procedura civile 31, 102] non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio [Codice di procedura civile 350] fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione [Codice di procedura civile 333].

L’impugnazione è dichiarata inammissibile [Codice di procedura civile 375] se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.

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