Art. 330
Luogo di notificazione dell’impugnazione
Se nell’atto di notificazione della sentenza [Codice di procedura civile 285] la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio [Codice di procedura civile 170].
L’impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza [Codice di procedura civile 286, 303, 328].
Quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione [Codice di procedura civile 133] della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge [Codice di procedura civile 327, 333], si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.