x

x

Art. 329

Acquiescenza totale o parziale

Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge [Codice di procedura civile 323] ne esclude la proponibilità.

L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate [Codice di procedura civile 334, 346].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.