Art. 329
Acquiescenza totale o parziale
Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge [Codice di procedura civile 323] ne esclude la proponibilità.
L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate [Codice di procedura civile 334, 346].
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