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Art. 328

Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

Se, durante la decorrenza del termine di cui all’articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio [Codice civile 43] del defunto [Codice di procedura civile 286, 303, 330, 477].

Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [Codice di procedura civile 133] si verifica alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.

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