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Art. 327

Decadenza dall’impugnazione

Indipendentemente dalla notificazione [Codice di procedura civile 326], l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza [Codice di procedura civile 133, 358, 828].

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace [Codice di procedura civile 171, 291] dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione [Codice di procedura civile 164] o della notificazione [Codice di procedura civile 160] di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 292.

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