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Art. 326

Decorrenza dei termini

I termini stabiliti nell’articolo precedente sono perentori [Codice di procedura civile 153] e decorrono dalla notificazione [Codice di procedura civile 170, 285, 286] della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato [Codice di procedura civile 324] la sentenza di cui al numero 6 dell’articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza [Codice di procedura civile 396, 397].

Nel caso previsto nell’articolo 332, l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine [Codice di procedura civile 325] per proporla contro le altri parti [Codice di procedura civile 334].

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