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Art. 323

Mezzi di impugnazione

I mezzi per impugnare le sentenze [Codice di procedura civile 279, 403, 827], oltre al regolamento di competenza [Codice di procedura civile 42] nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello [Codice di procedura civile 283, 339], il ricorso per cassazione [Codice di procedura civile 360], la revocazione [Codice di procedura civile 395] e l’opposizione di terzo [Codice di procedura civile 404; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 123].

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