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Art. 485

Audizione degli interessati

Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti [Codice di procedura civile 495, 510, 530, 541, 552, 554, 569, 572, 590, 595, 596, 600, 604, 625; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 171, 172, 176, 178], il giudice stesso fissa con decreto l’udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

Il decreto è comunicato [Codice di procedura civile 136] dal cancelliere.

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell’esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.

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