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Art. 484

Giudice dell’esecuzione

L’espropriazione è diretta da un giudice [Codice di procedura civile 16, 26, 560, 562, 569, 578, 587, 590, 593, 596, 598, 600, 615, 616, 617, 618, 619, 623, 624, 625, 626].

La nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.

[Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente.]

Si applicano al giudice dell’esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.

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