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Art. 500

Effetti dell’intervento

L’intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata [Codice civile 2929; Codice di procedura civile 510, 529, 541, 596], a partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti [Codice civile 2895; Codice di procedura civile 526, 551, 564].

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