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Art. 501

Termine dilatorio dal pignoramento

L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata [Codice civile 2919-2929; Codice di procedura civile 497, 505, 552].

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