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Art. 502

Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno

Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente Codice, ma l’assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

In tal caso il termine per l’istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto [Codice di procedura civile 479, 491, 501].

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