Art. 503

Modi della vendita forzata

La vendita forzata può farsi con incanto [Codice di procedura civile 534, 576] o senza [Codice di procedura civile 532, 570], secondo le forme previste nei capi seguenti [Codice civile 2919; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 164].

L’incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568 nonché, nel caso di beni mobili, degli articoli 518 e 540-bis.

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