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Art. 521

Nomina e obblighi del custode

Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

Il custode sottoscrive il processo verbale [Codice di procedura civile 126] dal quale risulta la sua nomina.

Al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell’immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove [Codice di procedura civile 520, 536].

Il custode non può usare delle cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e deve rendere il conto a norma dell’articolo 593 [Codice di procedura civile 66, 67, 632; Codice penale 334, 335].

Quando è depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l’orario approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall’istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati l’istituto può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.

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