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Art. 520

Custodia dei mobili pignorati

L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito [Codice civile 1992] e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento [Codice di procedura civile 517]. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione determina.

Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

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