Art. 519
Tempo del pignoramento
Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi né fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato [Codice di procedura civile 26, 487].
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.
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