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Art. 524

Pignoramento successivo

L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati [Codice di procedura civile 493], e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.

Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento [Codice di procedura civile 488, 518], se quello successivo è compiuto anteriormente all’udienza prevista nell’articolo 525, primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell’ipotesi prevista nel secondo comma dell’articolo 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l’esecuzione si svolge in unico processo [Codice di procedura civile 527; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 160].

Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l’udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo [Codice di procedura civile 528] rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

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